Il decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 ha abrogato il decreto legislativo 167/2011 (Testo unico dell’apprendistato) e ha riformato il contratto di apprendistato, in particolare l’articolo 44 tratta del contratto di apprendistato professionalizzante.
Anche con questa riforma la Regione mantiene un ruolo fondamentale per la formazione degli apprendisti assunti con la suddetta tipologia contrattuale provvedendo alla programmazione e all’attuazione dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e, nel limite delle risorse annualmente disponibili, assicurandone il finanziamento. La legislazione nazionale non ha riflessi dal punto di vista della formazione sull’attuale disciplina regionale di riferimento e sull’impianto nel suo complesso perché di fatto non ha introdotto significativi cambiamenti per l’apprendistato professionalizzante.

L’offerta è rivolta a tutti gli apprendisti di età compresa tra i 18 (17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005) e i 29 anni, assunti a partire dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 81/2015) in tutti i settori di attività del comparto privato con contratto di apprendistato professionalizzante.
Ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 81/2015, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità odi un trattamento di disoccupazione.

Per quanto attiene alla formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche compresa quella per il tutor/referente aziendale, è necessario attenersi a quanto disciplinato dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44 del decreto legislativo 81/2015

A tale riguardo è a disposizione il Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica, dove sono indicati gli organismi formativi e le loro sedi operative in cui viene erogata la formazione di base e trasversale finanziata attraverso l’assegnazione all’apprendista di apposito voucher.

L’apprendista è tenuto a frequentare, durante il triennio, un percorso formativo la cui durata si differenzia in relazione al livello di scolarità per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali:

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado o privi del titolo di studio
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, diploma professionale o diploma di istruzione
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario
Per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio, viene offerto un percorso formativo della durata di 40 ore i cui contenuti sono relativi a:
attività di accoglienza
sicurezza sul lavoro
contrattualistica (disciplina del rapporto di lavoro)
competenze relazionali
organizzazione ed economia
verifica finale.

Il percorso formativo così strutturato viene erogato tenuto conto delle peculiarità relative ai macrosettori di appartenenza, ossia:
lavori d’ufficio, grafica e informatica
edilizia
lavorazioni meccaniche e impiantistica
servizi alla persona
ristorazione e alimentazione
commercio
distribuzione e logistica
agricoltura e manutenzione del verde

Per l’apprendista, il cui profilo di riferimento non sia riconducibile a nessuno dei macrosettori sopra riportati, è comunque prevista la possibilità di iscriversi presso qualunque Organismo formativo erogatore delle prime 40 ore presente a Catalogo.

Per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, diploma professionale o diploma d’istruzione e per quelli in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio, indipendentemente dal macrosettore di appartenenza, sono disponibili i seguenti ulteriori corsi, ciascuno della durata di 40 ore:
informatica: livello base
informatica: livello avanzato
lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo): livello base
lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo): livello avanzato
competenze linguistiche, civiche e sociali: livello avanzato
competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche: livello base
competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche: livello avanzato

Per i soli apprendisti in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio, indipendentemente dal macrosettore di appartenenza, sono disponibili i seguenti ulteriori corsi, ciascuno della durata di 40 ore:
informatica: livello base
informatica: livello avanzato
lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo): livello base
lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo): livello avanzato
competenze linguistiche, civiche e sociali: livello base
competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche: livello base
competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche: livello avanzato

In merito ai contenuti formativi e al riconoscimento dei periodi di formazione svolti nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro si rinvia alla normativa allegata e in particolare a:
decreto del Dirigente n.2148 del 25 giugno 2012
delibera della Giunta regionale n.488 del 3 maggio 2013
Si evidenzia che la Regione Liguria, con la deliberazione della Giunta regionale 299/2016, ha individuato l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (Alfa) quale soggetto gestore del Catalogo dell’offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Per qualsiasi informazione sui corsi a catalogo è possibile consultare le pagine dedicate all’argomento sul sito di Alfa

I contatti di Alfa: via san Vincenzo 4 – 16121 Genova – telefono 01024911
La normativa regionale di riferimento è in fase di rivisitazione e aggiornamento alla luce delle novità legislative introdotte in materia di apprendistato con il decreto legislativo 81/2015. Per quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni della disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui alla deliberazione della Giunta regionale 554/2012 e provvedimenti conseguenti

DURATAda 40 a 120 ore
DESTINATARIL’offerta è rivolta a tutti gli apprendisti di età compresa tra i 18 (17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del dlgs n.226 del 17 ottobre 2005) e i 29 anni, assunti a partire dal 26 aprile 2012 (data di entrata in vigore del Testo unico dell’apprendistato), in tutti i settori di attività del comparto privato con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI4
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI12
ATTESTAZIONE FINALEAttestato di frequenza e certificazione delle competenze
RIFERIMENTI NORMATIVITesto unico dell’apprendistato (dlgs 167/2011) e disciplina regionale dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (dgr n.554 del 18 maggio 2012)
CONTENUTI
Testo unico dell’apprendistato (dlgs 167/2011) e disciplina regionale dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (dgr n.554 del 18 maggio 2012)

CONTENUTI :
Per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio, viene offerto un percorso formativo della durata di 40 ore i cui contenuti sono relativi a:
attività di accoglienza
sicurezza sul lavoro
contrattualistica (disciplina del rapporto di lavoro)
competenze relazionali
organizzazione ed economia
verifica final
e